Art. 13 - CONSIGLIO NAZIONALE ED ESECUTIVO
13.1 - I Consiglieri Nazionali ed i supplenti sono eletti
dall'Assemblea Nazionale su designazione delle Assemblee Regionali secondo i criteri
fissati dal Regolamento.
13.2 - Ogni AVIS regionale deve essere rappresentata da almeno un
Consigliere Nazionale.
13.3 - Il Consiglio Nazionale nomina nel suo seno il Presidente, da uno
a due vice Presidenti, di cui, nel secondo caso, uno Vicario, un Segretario, un
Amministratore ed eventuali altri Consiglieri con incarichi specifici: questi formano
l'Esecutivo ed esplicano le funzioni di cui al Regolamento.
13.4 - Al Consiglio Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e di
straordinaria amministrazione per le materie di sua competenza.
13.5 - Il Presidente e, occorrendo, il Vice Presidente Vicario
rappresentano l'Associazione Nazionale.
13.6 - Sono compiti del Consiglio Nazionale:
a. la promozione della donazione e la propaganda per la crescita di una
adeguata coscienza trasfusionale;
b. la esecuzione delle delibere delle Assemblee e la realizzazione
delle linee di politica associativa indicate dalle stesse;
c. l'azione di stimolo per un costante aggiornamento scientifico e
legislativo;
d. la promozione di convegni sui temi specifici.
e. l'intervento al fianco delle autorità pubbliche in caso di
calamità nazionali;
f. la approvazione della proposta di bilancio consuntivo e di relazione
illustrativa della attività svolta;
g. la approvazione delle proposte di bilancio preventivo annuale e
pluriennale;
h. la ricerca dell'unità, di azione prima e di associativa poi, con le
altre realtà del volontariato impegnate nella donazione di sangue;
i. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata
all'Esecutivo.
13.7 - L'Esecutivo Nazionale delibera autonomamente, riferendo al
Consiglio, sui seguenti argomenti:
a. la elaborazione di criteri operativi, messaggi, sistemi e mezzi di
comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
b. la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle
AVIS Regionali nonché la relativa disciplina nelle materie non decentrate;
c. il coordinamento delle potenzialità di offerta di sangue delle
varie strutture, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge;
d. l'acquisto di materiali di consumo senza limiti di spesa purché nei
limiti del bilancio preventivo;
e. l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di cifra che il
Consiglio riterrà di fissare;
f. i licenziamenti, assunzioni sostitutive, promozioni, aumenti di
merito e di anzianità nei limiti della contrattazione collettiva;
g. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni;
h. la cessione alle strutture locali degli immobili intestati all'AVIS
Nazionale;
i. lo svolgimento dei compiti di cui agli artt. 18 dello Statuto e del
Regolamento;
j. l'approvazione delle normative regionali;
k. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di
rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di
nominare avvocati e consulenti;
l. il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione
professionale tanto a titolo gratuito che oneroso. L'Esecutivo inoltre delibera su tutti
gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio stesso; esegue le delibere del Consiglio;
attende all'ordinaria amministrazione; prende le decisioni urgenti da sottoporre a
ratifica nella prima riunione del Consiglio.
13.8 - La Sede Nazionale garantisce il diritto di accesso ai propri
documenti, nei modi e nelle forme di cui alla Legge 241/90 e relativi regolamenti di
attuazione.
Art. 14 - COLLEGIO DEI SINDACI
14.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Sindaci -
eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre
membri effettivi e di due supplenti dotati della necessaria competenza. Possono essere
eletti alla carica di sindaco anche non soci, purché esperti della materia.
14.2 - Il collegio esercita l'attività di controllo degli atti
amministrativi del Consiglio Direttivo della propria struttura ed assiste alle adunanze
del Consiglio stesso e dell'Esecutivo.
14.3 - Il Collegio dei Sindaci della struttura superiore, su richiesta
del proprio Consiglio Direttivo o di quella della struttura inferiore, esercita il
controllo degli adempimenti amministrativi e fiscali del Consiglio Direttivo nonché della
attività del Collegio Sindacale della struttura immediatamente inferiore.
Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
15.1 - Salvo il disposto dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri -
eletto dalla Assemblea per un triennio - si compone, a tutti i livelli associativi, di tre
membri effettivi e due membri supplenti dotati della necessaria competenza.
15.2 - Il Collegio esercita, a richiesta di chi vi abbia interesse,
l'attività giurisdizionale sulle controversie fra organi associativi, titolari di cariche
e soci.
15.3 - Le competenze del Collegio e la procedura sono disciplinate
dalle norme del Regolamento.
15.4 - Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono soggette ad
impugnazione avanti a quello della struttura superiore.
15.5 - Le decisioni del Collegio nazionale dei Probiviri sono
impugnabili avanti al Giurì Nazionale.
15.6 - Le decisioni prese dal Collegio in grado di appello non sono
ulteriormente impugnabili, salvo quelle comportanti l'espulsione della Associazione,
soggette ad impugnazione avanti al Giurì Nazionale per quanto attiene alla legittimità
della sanzione.
Art. 16 - GIURI' NAZIONALE
16.1 - Il Giurì Nazionale, composto da undici membri - eletti
dall'Assemblea nazionale per un triennio - svolge la funzione di giudice di secondo grado
delle decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri, e decide altresì negli altri casi
indicati dal Regolamento.
16.2 - Le decisioni del Giurì Nazinale sono inappellabili.
16.3 - I candidati alla carica di membro del Giurì sono indicati da
ciascuna AVIS Regionale in numero non superiore a quello da eleggere.
16.4 - La carica di membro del Giurì Nazionale è incompatibile con
qualunque altra carica o funzione nell'ambito delle strutture e degli organi associativi.
Art. 17 - CARICHE
17.1 - Le cariche sociali, a tutti i livelli, sono triennali e non
retribuite. E' ammessa la rieleggibilità nei limiti fissati dal Regolamento.
17.2 - Il Regolamento disciplina i casi di incompatibilità.
17.3 - In caso di vacanza della carica, per qualunque causa o motivo,
al decaduto subentra il primo dei non eletti.
17.4 - Nella ipotesi di vacanza della carica di consigliere nazionale
subentra il supplente o, in mancanza di questo, il primo dei non eletti fra i candidati
dell'AVIS Regionale del decaduto. Nel caso che anche quest'ultimo manchi, il subentrante
viene cooptato su indicazione del Consiglio dell'AVIS Regionale interessata..
17.5 - Ai membri effettivi dei Collegi che, per qualsiasi causa o
motivo, hanno lasciato vacante la carica, subentra il supplente che ha riportato il
maggior numero di voti. Nella ipotesi che, per qualsiasi causa o motivo, i membri di un
Collegio si riducano a meno di tre, le funzioni vengono demandate al Collegio della
struttura superiore.
Art. 18 - FUNZIONI DI CONTROLLO
18.1 - Fatta salva l'autonomia di cui all'art. 7 del presente
Statuto, al fine di rendere armonici i rispettivi comportamenti e di mantenere unitaria la
linea generale della politica associativa, gli organi delle strutture superiori hanno
facoltà di sottoporre a verifica l'attività degli organi delle strutture inferiori..
18.2 - Il Regolamento disciplina le modalità del controllo e delle
attività conseguenti..